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È stato pubblicato in data 2 marzo 2020 sulla Gazzetta Ufficiale il nuovo Decreto legge recante “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” (DL 2.3.2020 – n.9).
Di seguito le misure che interessano in particolare il settore scuola.
L’articolo 32 prevede la deroga ai 200 giorni di lezione per la validità dell’anno scolastico nei casi in cui le istituzioni scolastiche siano chiuse o abbiano previsto la sospensione delle attività didattiche a seguito delle note misure di contenimento.
Sempre all’articolo 32 viene prevista la riduzione dei termini necessari per il superamento del periodo di formazione e prova.
L’articolo 19 stabilisce che le assenze dei dipendenti pubblici (compreso il personale della scuola ) per malattia o quarantena o permanenza domiciliare con sorveglianza attiva dovute al COVID -19 sono equiparate a ricovero ospedaliero e pertanto non soggette alla cosiddetta “trattenuta Brunetta”. Viene inoltre precisato che i periodi di assenza dal lavoro dovuti alle misure di contenimento del COVID- 19 costituiscono servizio prestato a tutti gli effetti di legge.
L’articolo 28 prevede il rimborso delle spese relative alla sospensione dei viaggi e delle iniziative di istruzione o la possibilità di richiedere un voucher di pari importo da utilizzare nell’anno in corso.

 

LINK ALLA GAZZETTA UFFICIALE:

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-03-02&atto.codiceRedazionale=20G00026&elenco30giorni=false